I lavoratori autonomi hanno facoltà di effettuare la visita medica di sorveglianza sanitaria e di ottenere la certificazione di idoneità dal medico del lavoro. Tuttavia tali adempimenti NON sono obbligatori.
Tuttavia un committente (o impresa affidataria) ha comunque facoltà di richiedere il possesso dell’idoneità sanitaria (e degli attestati inerenti la formazione), anche se risulta legittimo l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo sprovvisto di tale documentazione (i requisiti minimi obbligatori sono quelli individuati dall’allegato XVII)
Fonte: INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 – D.Lgs 81/08